È ingiusto. D’ingiustizie la società è pervasa e ciò è indubitabile, esse sono quasi sempre dovute alle azioni dell’uomo, conseguenza dell’egoismo. Solo il genere umano può porvi rimedio e qualche volte accade. La fattispecie che si narrerà rientra con tutti i crismi nel pensiero esposto. Ieri la Corte Costituzionale, sotto la guida del neo presidente Giuliano Amato, ha giudicato se fosse ammissibile il referendum sulla cosiddetta eutanasia legale. La decisione è stata negativa. La Consulta ha anticipato parte della motivazione: “Non preserva la tutela minima costituzionalmente accettabile della vita umana”, in generale e particolarmente per le persone vulnerabili e deboli. Si attendono le motivazioni complete della sentenza. Necessita fare un passo indietro per conoscere bene la vicenda. Tre anni or sono il radicale Marco Cappato dopo avere accompagnato dj Fabo, rimasto tetraplegico e successivamente cieco in seguito a un incidente stradale, in una clinica in Svizzera poiché quest’ultimo aveva scelto di porre fine alla sua vita con il suicidio assistito, fu giudicato e assolto dal reato di aiuto al suicidio dopo essersi autodenunciato. La Corte d’Assise di Milano decise di chiedere alla Consulta la valutazione della legittimità costituzionale del reato contestato. La pronuncia fu inequivocabile ma a determinate condizioni: la persona deve essere soggetta a trattamenti vitali, con patologia irreversibile fonte di sofferenza fisica e psicologica ritenuta intollerabile , in quel caso non si commette reato. I giudici avevano illo tempore esortato il parlamento a legiferare sul vuoto normativo. Nessuna notizia in tal senso, allora si sono raccolte le firme per il referendum (un quantitativo raccolto superiore al necessario), dando ad un’anima l’opportunità di disporre della propria vita, tutelando correttamente chi lo aiuta.
Il nuovo articolo 579 c.p. doveva essere questo:
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
- Contro una persona minore degli anni diciotto;
- Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
- Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Non si è giuristi, ma ad occhio e croce i deboli e vulnerabili sarebbero stati protetti dalla nuova norma. Esiste il diritto alla vita, non un obbligo alla stessa. Ai cattolici contenti della determina si consiglia la lettura del “Libero arbitrio ” di S. Agostino da Ippona. Siamo in uno stato di diritto, dura lex sed lex.
Vittorio Alfieri